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L’OCCHIALE DI BRUXELLES
di SERGIO GATTI
sgatti@federcasse.bcc.it
L’ occhiale di Bruxelles aiuta a leggere la riforma 2016 delle BCC. La Commissione Europea sorveglia lo stato di attuazione del Piano di riforma del Governo italiano e comunica di conoscere senso e finalità dell’impianto di riforma del Credito Cooperativo.
Nel Rapporto sull’Italia pubblicato il 26 febbraio scorso, 12 giorni dopo la pubblicazione del Decreto Legge 18/2016, riserva un paragrafo alla riforma delle BCC nell’ambito del capitolo dedicato alle banche italiane:
“È appena stata presentata una riforma volta a potenziare l’importante segmento delle piccole banche cooperative. Pur detenendo una quota di mercato del 7,5%, le banche di credito cooperativo svolgono un ruolo importante nell'erogazione di prestiti a livello locale. Nel febbraio 2016 il governo ha presentato un decreto legge di riforma del segmento delle banche di credito cooperativo, tenendo conto di alcuni principi guida proposti dalle stesse banche.
Il decreto legge, che potrebbe ancora essere modificato dal Parlamento e sarà seguito da disposizioni di attuazione, prevede forti incentivi a favore delle banche di credito cooperativo per spingerle ad aderire a un gruppo bancario cooperativo. Il gruppo dovrebbe disporre di (1) almeno 1 miliardo di euro in capitale e di (2) un sistema di tutela istituzionale. Le banche di credito cooperativo che non intendono far parte del gruppo dovranno rinunciare al loro status di banche cooperative.
Inoltre, il gruppo sarebbe (3) controllato a maggioranza dalle banche di credito cooperativo che ne fanno parte, mentre il resto del suo capitale sarebbe aperto a investitori esterni. Il ruolo del gruppo consisterebbe nel gestire e coordinare le banche di credito cooperativo che ne fanno parte, in base ai cosiddetti (4) contratti di coesione il cui rigore dipenderà, tra l'altro, (5) dal profilo di rischio della banca.
A loro volta, le singole banche di credito cooperativo conserverebbero il loro carattere mutualistico e cooperativo, (6) compreso il principio del “voto capitario.
Sono infine previste alcune misure volte a potenziare il capitale delle singole banche di credito cooperativo.
L'attuazione della riforma del segmento delle banche di credito cooperativo sarà un processo graduale e complesso, da un punto di vista sia tecnico che culturale”.
Asciutte e centrate le parole della Commissione di Bruxelles.
Tra esse ho evidenziato il riferimento all’apporto costruttivo al disegno di riforma delle destinatarie stesse dell’intervento normativo. Con un numero progressivo ho richiamato alcuni dei punti qualificanti individuati come tali ed elaborati dalle BCC.
È bene ricordare quello che il Consiglio e la Commissione avevano scritto nelle Raccomandazioni specifiche per l’Italia (Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015): “Le piccole banche di credito cooperativo stanno attualmente preparando una riforma non vincolante del governo societario che dovrà essere successivamente attuata mediante legge. Sono necessarie ulteriori misure di ristrutturazione e consolidamento del settore bancario italiano per migliorare l’efficacia dell’intermediazione finanziaria e sostenere la ripresa dell’economia” (Considerando n. 18). E quindi, la necessità di “introdurre entro la fine del 2015 misure vincolanti per risolvere le debolezze che permangono nel governo societario delle banche (Raccomandazione n. 4.)
Come si evidenzierà in questo numero di Credito Cooperativo, ricco di documenti eloquenti (nelle pagine da 10 a 40) dove saranno chiare le novità sostanziali rispetto al disegno complessivo della bozza di decreto legge preparato per la decisione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015 (no autonomia assemblea BCC nella scelta degli esponenti; no proporzionalità nel contratto di direzione e controllo; no controllo per legge della maggioranza del capitale della capogruppo; ecc.) i contorni del Gruppo Bancario Cooperativo sono ora più coerenti con i princìpi che il Consiglio Nazionale di Federcasse aveva individuato, discusso e stabilito.
La vera sfida, ora, oltre a migliorare tutti quei punti che sono stati apertamente illustrati nelle due audizioni rese da Federcasse il 29 febbraio alla Camera e l’8 marzo al Senato, sarà la fase realizzativa. Il quadro normativo - una volta definita la norma primaria - si dovrà completare con le disposizioni attuative che dovranno – in modo originale - essere equilibrate.
Si sono fortemente voluti evitare sia la soglia minima di patrimonio per ciascuna singola BCC (ricordo che ponendo il quantitativo minimo a 10 milioni di euro si sarebbe dovuto procedere a decine di operazioni di fusione in un anno e mezzo: impossibile e comunque inutile con la presenza di un Gruppo) e l’applicazione tecnica del “modello Crèdit Agricole” (perdita della licenza bancaria da parte delle singole BCC).
Nei numerosi e, in molti casi, approfonditi processi di riforma in tutti i settori in corso nell’Unione Europea, la riforma del Credito Cooperativo italiano presenta caratteri di originalità obiettiva. Sotto diversi profili:
• il rilievo istituzionale europeo che la riforma ha assunto (inserita negli obiettivi di riforma presidiati e monitorati dalla Commissione UE);
• il rilievo istituzionale italiano: il Governo (presidente del Consiglio e ministro dell’economia e delle finanze), il Parlamento, la Banca d’Italia hanno riconosciuto più volte l’originale processo di autodeterminazione delle linee-guida, guidato dall’Associazione di categoria;
• il riconoscimento di un processo di partecipazione alla elaborazione dei principi di riferimento e della relativa bozza di articolato, previo confronto interno negli organi democraticamente eletti dal versante associativo, e con uno stretto confronto (anche in contraddittorio) con la Banca d’Italia e con il MEF. Tali processi di partecipazione, abbastanza rari in alcuni Paesi europei sono fortemente raccomandati dalle Nazioni Unite (vedi gli obiettivi dell’OIL per l’Agenda dello sviluppo 2030);
• il significato e il valore socio-economici di un provvedimento che lascia i centri decisionali nei territori, con le assemblee dei soci che continueranno a scegliere i propri esponenti se capaci di diminuire la rischiosità della cooperativa bancaria ad essi temporaneamente affidata;
• il valore giuridico di una costruzione nuova; il Gruppo Bancario Cooperativo che nasce al servizio del mantenimento delle finalità mutualistiche nel fare banca in Italia. Una capogruppo (non una holding) che “controlla” le BCC su base contrattuale ma è posseduta su base partecipativa dalle stesse BCC. La scrittura di strumenti nevralgici, quali lo Statuto della capogruppo stessa; del Patto di coesione; del contratto delle garanzie incrociate; dello Statuto-tipo delle BCC sono passaggi delicati nei quali il coinvolgimento sarà determinante. Una grande opportunità in termini di autodeterminazione.
Non scontata;
• il valore metodologico di un’operazione che resta senza precedenti e che la Commissione mette a fuoco con nettezza: l’attuazione della riforma “sarà un processo graduale e complesso, da un punto di vista sia tecnico che culturale”. Questa complessità è data anche dalla consapevolezza di un cambio di mentalità - per fare in modo almeno in parte nuovo - la banca di prossimità con finalità mutualistiche;
• infine il valore politico della riforma. Apportati dal Parlamento i necessari miglioramenti entro il 14 aprile, si potrà valutare meglio il significato dell’opzione che un Paese (legislatore, supervisore e operatore del mercato) ha esercitato per una strada che consentirà alla banca cooperativa (i cui marcatori di mutualità prevalente restano immutati e pienamente attuabili) di assumere un peso specifico maggiore, di giocare un ruolo ancora più nettamente complementare rispetto ai gruppi quotati in borsa e spesso controllati da capitali non italiani.
L’occhiale di Bruxelles (Commissione) aiuterà anche la lettura della riforma a Francoforte (BCE) e ancora a Bruxelles (Comitato europeo di risoluzione, SRB).
Ciò che conta è che il socio e il cliente della BCC possano contare su una cooperativa bancaria ancora più coerente, ancora più competitiva, ancora più stabile. La cornice normativa è quasi completata. Ma è solo la prima tappa.