Requisiti per essere ammessi nella compagine sociale
Art. 6 Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.
É fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
Art. 7 Limitazioni all’acquisto della qualità di socio
Non possono far parte della Società i soggetti che:
a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Società;
d) siano, a giudizio del consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.
Art. 8 Procedura di ammissione a socio
Il consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato.