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02/01/2019
2019, parte una nuova fase storica per il Credito Cooperativo italiano
di Sergio Gatti

Direttore Generale Federcasse

Un’identità forte caratterizza la piattaforma normativa della principale novità d’inizio anno dell’Italia bancaria e cooperativa. Nel 2019 partono due Gruppi Bancari Cooperativi nazionali (che coinvolgono un totale di 226 BCC) e un progetto di IPS - Institutional Protection Scheme (che interessa 39 Casse Raiffeisen). Partono con un’identità ancor meglio definita sul piano delle regole rispetto a sei mesi fa. Le modifiche contenute in tre provvedimenti approvati dal legislatore nei 100 giorni che vanno dal 20 settembre al 30 dicembre 2018 scolpiscono un profilo di “diversità” del tutto unico. E che affiora ancora più marcata nel Testo Unico Bancario (Tub), nelle Disposizioni di vigilanza, ma ora anche nel Testo Unico della Finanza - Tuf (le azioni delle BCC sono strumenti finanziari e non prodotti finanziari), nelle norme fiscali (il Gruppo Iva si applica anche ai gruppi bancari contrattuali e non solo a quelli partecipativi), nelle norme sulla revisione cooperativa (che si estende ad alcune funzioni delle Capogruppo).

L’identità è ulteriormente “riconosciuta” sul piano normativo. Favorirà ora strategie e pratiche intenzionalmente differenti. Tale differenza identitaria, fattore competitivo inimitabile, può essere ora pienamente realizzata. Con i nuovi Gruppi Bancari Cooperativi (GBC) e con il futuro IPS, la strategia e le prassi quotidiane coerenti saranno decisive per creare valore mutualistico: che altro non è che un mix di valore economico, sociale, ambientale, culturale per i soci e per le comunità dove le BCC sono presenti. La finalità mutualistica deve prendere forma di impatto progettato, misurabile, confrontabile. Nuovi equilibri e nuove frontiere si apriranno. Andranno ripensati i modelli di generazione e di distribuzione del valore nei GBC e tra i portatori di interessi. E quindi i modelli organizzativi. Si investirà su una digitalizzazione caratterizzata e si abbraccerà in modo ancora più marcato e attraente la scelta di una finanza sostenibile per uno sviluppo inclusivo. Insomma, elementi di una vera e propria trasformazione spinti da un’identità che genera competitività. Ancora una volta trasformare senza tradire.

Un semestre, tre leggi

Con la fiducia votata il 30 dicembre dalla Camera sulla legge di Bilancio 2019 e con la pubblicazione il 31 dicembre in Gazzetta Ufficiale, si chiude un intenso semestre di novità per il quadro di regole che disciplinano le BCC e i GBC. Tre provvedimenti - il decreto “milleproroghe”, il decreto fiscale e la legge di bilancio - contengono numerose norme rivolte al Credito Cooperativo. La forma definitiva che esse

hanno assunto sono il risultato di un’intensa attività di dialogo e confronto con Parlamento, Governo, Autorità di vigilanza.

1. Milleproroghe

Il 21 settembre è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.220, la Legge 21 settembre, n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 91/2018 (cosiddettoMilleproroghe) che, all’articolo 11, è intervenuto sulla Riforma 2016 del Credito Cooperativo, rafforzando il carattere territoriale e le finalità mutualistiche delle singole BCC, sia nelle rispettive aree geografiche di competenza sia all’interno dei Gruppi Bancari Cooperativi di riferimento, prevedendo:

a) che almeno il 60% del capitale della Capogruppo del Gruppo bancario cooperativo debba essere detenuta dalle BCC appartenenti al Gruppo;

b) che lo statuto della Capogruppo stabilisca che i componenti dell’organo di amministrazione espressione delle BCC aderenti al Gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione;

c) che i poteri della Capogruppo, oltre a considerare le finalità mutualistiche, debbano altresì considerare il carattere localistico delle BCC;

d) che, con “atto della Capogruppo”, debba essere disciplinato un processo di consultazione delle BCC aderenti in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito, nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione deve avvenire mediante “assemblee territoriali” delle BCC, i cui pareri non sono vincolanti per la Capogruppo;

e) il riconoscimento, per le BCC che si collocano nelle classi di rischio migliori, di maggiori ambiti di autonomia in materia di pianificazione strategica e operativa (nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Capogruppo e sulla base delle metodologie da quest’ultima definite) nonché di un ruolo più ampio nelle procedure di nomina degli esponenti aziendali;

f) che sia un Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, a stabilire una diversa soglia di partecipazione delle BCC al capitale della Capogruppo, tenuto conto delle esigenze di stabilità del Gruppo.

2. Decreto fiscale

Il 18 dicembre scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 dicembre 2018 n. 136 che converte, con modificazioni, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (cosiddetto “pace fiscale”). Ecco le misure di interesse delle BCC e dei GBC:

a) l’art. 20, comma 1 estende anche ai Gruppi Bancari Cooperativi la possibilità di avvalersi - già dal 2019 - dell’istituto del Gruppo Iva. La formulazione normativa dell'estensione del Gruppo Iva - sia nella versione iniziale del decreto legge sia nella versione definitiva, che si è contribuito a migliorare in sede di conversione - è stata definita grazie alla Task Force che ha visto lavorare insieme tecnici delle tre Capogruppo coordinati da un esperto di Federcasse;

b) l’art. 20, comma 2-ter incide sul riconoscimento della natura diversa degli strumenti di capitale delle BCC rispetto a quelli emessi dalle società per azioni, entro una certa soglia di valore nominale, neutralizzando l’applicazione per le stesse, degli articoli 21, 23, e 24-bis del Tuf ai casi in cui la sottoscrizione o l'acquisto risulti di valore nominale non superiore a 1.000 euro o, se superiore, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro, tenendo conto, ai fini dei limiti suddetti, delle operazioni effettuate nei 24 mesi precedenti;

c) il nuovo articolo 20-bis interviene sulla disciplina delle CR costituite nelle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo per esse la possibilità di aderire ad un sistema di tutela istituzionale di cui all’art. 113 (7) del CRR (Capital Requirements Regulation) in alternativa al Gruppo Bancario Cooperativo;

d) il nuovo articolo 20-ter introduce una nuova forma di vigilanza cooperativa per le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi, finalizzata a verificare la coerenza delle funzioni svolte dalle Capogruppo rispetto alle finalità mutualistiche e territoriali delle BCC aderenti ai Gruppi stessi.

Nel corso dell'iter del provvedimento si è anche provveduto a contrastare alcune proposte normative che, se approvate, avrebbero potuto impattare in maniera rilevante sul processo di evoluzione del Credito Cooperativo.

3. Legge di Bilancio 2019

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 pubblicata il 31 dicembre nella Gazzetta Ufficiale n. 302 ed in vigore dal 1 gennaio 2019, contiene una norma di diretto interesse per le BCC e i GBC.

Il comma 1072 - apportando alcune modifiche all’articolo 38 del D.Lgs. n. 136 del 2015 sui bilanci di banche e intermediari finanziari - interviene sulla disciplina delle scritture contabili dei Gruppi Bancari Cooperativi, chiarendo che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, la società capogruppo e le banche facenti parte del gruppo costituiscono un’unica entità consolidante. Ne consegue che, nella redazione del bilancio consolidato, le poste contabili relative a capogruppo e banche affiliate possano essere iscritte con modalità omogenee. La previsione recepisce nell’ordinamento italiano una disposizione contenuta all’interno

della Direttiva 86/635/CEE e consente il consolidamento dei conti delle BCC e delle relative Capogruppo a valori contabili individuali invece che a fair value, e quindi una potenziale sterilizzazione, anche su base consolidata, degli impatti sui fondi propri dei Gruppi Bancari Cooperativi.