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31/03/2020
Emergenza Coronavirus - Misure a sostegno delle famiglie e delle PMI

Misure per i privati

I clienti che possiedono un mutuo per l’acquisto della prima casa, per un importo massimo erogato di 250.000 euro e che non fruiscano già di agevolazioni pubbliche es. garanzia CONSAP, possono richiedere la sospensione dell’intera rata fino a 18 mesi. Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

Chi può fare richiesta:

Per inoltrare la richiesta è necessario avere uno dei requisiti previsti dal “Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa”, quali: 

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Non può fare domanda chi fruisce già di agevolazioni pubbliche e chi ha stipulato un’assicurazione a copertura del medesimo rischio per il quale richiede la sospensione.

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso previsti dall'art. 26 del D.L.9/20 del 2 marzo 2020, (ovvero sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni) si è in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale di attuazione che disciplini le modalità di richiesta e fornisca la relativa modulistica a supporto nonché del necessario corrispondente adeguamento delle procedure informatiche del Gestore del Fondo ("Consap").

Sarà cura della Banca, non appena ricevuta la documentazione, provvedere ad aggiornare tale sezione e rendere disponibile alla propria clientela tutta l’informativa e la relativa modulistica necessaria a procedere con le richieste di sospensione.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Art. 54 DL n.18 del 17 marzo 2020. Tra 9 mesi dalla data del DL n. 18 i richiedenti saranno però nuovamente tenuti a presentare la certificazione ISEE.

Misure per i lavoratori autonomi e liberi professionisti

I clienti lavoratori autonomi e liberi professionisti che possiedono un mutuo per l’acquisto della prima casa, per un importo massimo erogato di 250.000 euro e senza garanzia CONSAP, possono richiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi. 

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso previsti dal Decreto Cura Italia D.L.18/20, che estende la misura anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi si è in attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale di attuazione che disciplini le modalità di richiesta e fornisca la relativa modulistica a supporto nonché del necessario corrispondente adeguamento delle procedure informatiche del Gestore del Fondo ("Consap").

Sarà cura della Banca, non appena ricevuta la documentazione, provvedere ad aggiornare tale sezione e rendere disponibile alla propria clientela tutta l’informativa e la relativa modulistica necessaria a procedere con le richieste di sospensione.

Non possono presentare domanda di sospensione coloro che beneficiano di altre misure per la sospensione dei mutui, di agevolazioni pubbliche e se il richiedente ha stipulato un’assicurazione a copertura del medesimo rischio per il quale inoltra la richiesta.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Art. 54 DL n.18 del 17 marzo 2020. Tra 9 mesi dalla data del DL n. 18 saranno però nuovamente tenuti a presentare la certificazione ISEE.

Misure per le imprese

Le microimprese, le piccole e medie imprese che autocertifichino di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità come conseguenza diretta del COVID-19 possono richiedere ai sensi del D.L. 18/20:

  • la proroga fino al 30 settembre 2020 dei finanziamenti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020;
  • la sospensione delle rate dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020 scegliendo tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale;
  • il mantenimento delle aperture di credito a revoca ivi inclusi fidi per anticipo fatture esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020.

Le PMI danneggiate dall’epidemia da COVID 19 che presentano un finanziamento in essere alla data del 31 gennaio 2020 possono accedere alle seguenti iniziative ai sensi dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 dell’ABI che estende la misura “Imprese in Ripresa 2.0”:

  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo (chirografario/ ipotecario) di durata superiore a 18 mesi (medio-lungo termine), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; 
  • sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing (nel caso di leasing immobiliare) ovvero per 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare); 
  • allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento;
  • allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del crediti a breve termine;
  • allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

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