Misure per lavoratori autonomi e liberi professionisti

SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA

I clienti lavoratori autonomi e liberi professionisti che possiedono un mutuo per l’acquisto della prima casa, per un importo massimo erogato di 250.000 euro, possono richiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi.

Per accedere a tale iniziativa è necessario che il lavoratore autonomo o libero professionista, abbia avuto un calo del fatturato medio giornaliero, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.

Non possono presentare domanda di sospensione coloro che beneficiano di altre misure per la sospensione dei mutui, di agevolazioni pubbliche (esempio garanzia CONSAP) e se il richiedente ha stipulato un’assicurazione a copertura del medesimo rischio per il quale inoltra la richiesta.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Art. 54 DL n.18 del 17 marzo 2020. I lavoratori autonomi e liberi professionisti hanno 9 mesi di tempo dall'entrata in vigore del DL n.18 del 17 marzo 2020 per inoltrare la richiesta.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto n.23 del 8 aprile 2020, rientrano nel perimetro dei beneficiari dell'iniziativa anche le Ditte Individuali intestatarie di Mutui prima casa (per un importo massimo erogato di 250.000 euro e che non fruiscano già di agevolazioni pubbliche es. garanzia CONSAP).


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MISURE DI SOSPENSIONE PREVISTE NEL DECRETO CURA ITALIA 18§2020

I Lavoratori Autonomi e Liberi Professionisti che hanno subito una riduzione di liquidità, quale conseguenza diretta della crisi sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, hanno la possibilità di richiedere:

  • la proroga fino al 30 settembre 2020 dei finanziamenti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020;
  • la sospensione delle rate dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020 scegliendo tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale;
  • il mantenimento delle aperture di credito a revoca ivi inclusi fidi per anticipo fatture esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020.
 

(*) per lavoratore autonomo si intendono gli iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

(**) per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso della attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4/2013.


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SOSPENSIONE FINANZIAMENTI BCC CREDITO CONSUMO

BCC Credito al Consumo, per sostenere le famiglie in tempi rapidi, ha predisposto una specifica iniziativa per garantire la sospensione delle rate dei finanziamenti.

Per richiedere questa sospensione, basta accedere al sito Bcc Credito al Consumo “Credito Consapevole – Emergenza Coronavirus”, compilare il Modulo Richiesta Sospensione BCC Credito Consumo e inviarlo, insieme alla copia del documento di identità, alla e-mail clienti@bcccreco.bcc.it o in alternativa tramite PEC a bcccreco.affarigenerali@legalmail.it.


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PRESTITO SOSTEGNO PARTITE IVA

Con il prodotto Sostegno Impresa e partite IVA la BCCN vuole supportare le PMI, i professionisti e i lavoratori autonomi che hanno esigenza di liquidità, da destinare a nuovi investimenti, a copertura del CCN, nonché alla rinegoziazione delle proprie posizioni debitorie. Il finanziamento prevede la possibilità di usufruire fino a 12 mesi di preammortamento, nel corso dei quali il cliente sarà tenuto a pagare la sola quota interessi. La durata massima è di 10 anni.